Sintesi delle misure introdotte dal decreto e delle modifiche in sede di conversione
Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 31 ottobre 2025. Successivamente, il decreto è stato convertito in legge con la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, pubblicata in G.U. il 30 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 31 dicembre 2025.
Di seguito una sintesi, in due parti: prima le misure introdotte dal D.L. 159/2025, poi le modifiche apportate dalla legge di conversione (L. 198/2025).
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Cosa ha introdotto il D.L. 159/2025
Appalti, subappalti e cantieri: badge e rafforzamento dei controlli
Il decreto ha previsto l’introduzione di un badge elettronico per i lavoratori impiegati in appalti e subappalti, con avvio nei cantieri e possibilità di estensione ad altri settori. Il badge è collegato al SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) e, per le assunzioni gestite tramite piattaforma, è indicata la generazione automatica.
Nello stesso ambito, il decreto ha indicato:
- un rafforzamento della vigilanza sulle imprese in subappalto da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- l’integrazione dei contenuti della notifica preliminare dei cantieri, che deve riportare anche le imprese operanti in subappalto.
Patente a crediti: regime sanzionatorio e decurtazioni
Il D.L. 159/2025 ha previsto un quadro di sanzioni e decurtazioni più incisivo nell’ambito della patente a crediti, collegato alle violazioni rilevate.
Prevenzione e formazione: tracciamento, registrazioni e aggiornamenti
Tra le misure di prevenzione e formazione, il decreto ha previsto:
- l’aggiornamento periodico degli RLS anche nelle imprese con meno di 15 dipendenti;
- la registrazione dell’attività formativa nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel fascicolo sociale e lavorativo, con collegamento al SIISL;
- la proroga al 31 dicembre 2026 per la revisione delle procedure di accertamento su alcol e tossicodipendenza;
- il richiamo all’obbligo di mantenere i DPI in efficienza e in condizioni igieniche adeguate.
Il decreto ha inoltre previsto un aggiornamento dei criteri di accreditamento dei soggetti formatori (in Conferenza Stato-Regioni) e misure specifiche per la tutela degli studenti in percorsi scuola-lavoro, inclusa l’estensione della copertura INAIL anche agli infortuni in itinere.
Cultura della prevenzione: “near miss”
È prevista l’adozione di linee guida per il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (“near miss”), come strumento di prevenzione.
Sorveglianza sanitaria
Il decreto ha previsto che le visite di sorveglianza sanitaria siano conteggiate nell’orario di lavoro (con esclusione delle visite pre-assuntive) e ha introdotto ulteriori previsioni in tema di promozione della salute e requisiti delle strutture del medico competente.
Organizzazioni di volontariato della Protezione Civile
È stata introdotta una disciplina dedicata all’applicazione della normativa di salute e sicurezza alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, definendo ambiti e strumenti (formazione, informazione, addestramento, sorveglianza sanitaria e DPI) e precisando che sedi associative e luoghi di esercitazione non sono assimilati a “luoghi di lavoro” ai fini del D.Lgs. 81/2008.
Cosa ha modificato la Legge 198/2025 (conversione del D.L. 159/2025)
Formazione: termine massimo “entro 30 giorni” per turismo e somministrazione
La legge di conversione ha inserito l’art. 1-bis, introducendo una previsione specifica per:
- imprese turistico-ricettive;
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
In questi casi, la formazione in materia di salute e sicurezza (ed eventuale addestramento collegato alle mansioni) deve concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o, in caso di somministrazione di lavoro, dall’inizio dell’utilizzazione.
Per gli altri settori resta centrale la gestione della formazione in coerenza con l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e con il Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 (Rep. atti 59/CSR), che definisce durata e contenuti minimi dei percorsi formativi.
Badge di cantiere: formato digitale e decreto attuativo
La conversione ha aggiornato l’art. 3 prevedendo un badge/tessera di riconoscimento in formato digitale per i lavoratori impiegati in appalti e subappalti, con:
- avvio nei cantieri;
- possibilità di estensione ad ulteriori ambiti tramite decreto del Ministro del lavoro, sentita la Conferenza Stato-Regioni;
- definizione delle modalità attuative con decreto ministeriale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
In termini pratici, la norma rinvia quindi a un atto attuativo per stabilire requisiti, caratteristiche e modalità operative del badge digitale.
Patente a crediti: aggiornamenti procedurali e richiami
La legge di conversione ha introdotto aggiornamenti puntuali a richiami e passaggi procedurali, tra cui:
- aggiornamento dei riferimenti richiamati nelle ipotesi considerate;
- precisazioni sulla decurtazione “a seguito della notificazione del verbale” e sull’utilizzo delle risultanze dei verbali notificati.
Scale verticali permanenti: alternative di protezione e decorrenze
È stata modificata la disciplina sulle scale verticali permanenti (art. 113, comma 2, D.Lgs. 81/2008), prevedendo, in alternativa e in base al DVR, l’adozione di:
- sistemi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (art. 115) oppure
- gabbia di sicurezza, con requisiti dimensionali.
Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025, l’efficacia delle nuove disposizioni decorre dal 1° febbraio 2026.
“Near miss”: coordinamento con procedure INAIL
La conversione ha precisato che le linee guida su tracciamento e analisi dei mancati infortuni devono tenere conto delle procedure INAIL già elaborate, che restano ferme fino a eventuali aggiornamenti/integrazioni, anche per evitare duplicazioni di adempimenti. È richiamato l’ambito di applicazione (imprese con più di 15 dipendenti) e la tempistica (adozione entro sei mesi).
Protezione Civile: integrazioni su ambito e profili sanzionatori
La legge di conversione ha precisato ed esteso alcuni aspetti della disciplina per il volontariato di protezione civile, includendo anche gruppi comunali/intercomunali/provinciali e introducendo chiarimenti sul profilo sanzionatorio e sulle qualifiche, confermando inoltre che sedi associative e luoghi di esercitazione non sono assimilati a “luoghi di lavoro” ai fini del D.Lgs. 81/2008.
Per ulteriori approfondimenti, si invitano i lettori a consultare i testi integrali del D.L. 159/2025 e della Legge 198/2025, nonché il testo coordinato pubblicato nelle fonti ufficiali.